Sequestrati circa 200.000 Kg. di pellet, corrispondenti a 15.000 sacchi
su cui erano stati apposti noti marchi di qualità contraffatti in violazione
delle norme del codice penale poste a tutela del marchio di fabbrica, circa
4.000 sacchi di pellet per violazione delle norme del Codice del Consumo
? in quanto privi delle informazioni minime al consumatore ? e circa
165.000 sacchi vuoti pronti per essere utilizzati per il confezionamento
recanti l’indicazione di varie tipologie di pellet con loghi contraffatti, per
una valore complessivo di oltre € 100.000.
Questo il bilancio di un’operazione di polizia economica e finanziaria
condotta congiuntamente dai finanzieri della Compagnia di Perugia e
della Tenenza di Gubbio, a Perugia e sull’intero territorio nazionale nei
confronti di un’azienda del perugino con punto vendita anche
nell’eugubino al cui esito è stato accertato il confezionamento e vendita di
pellet per uso domestico, importato da paesi dell’Est Europa, in sacchi sui
quali erano stati apposti noti loghi contraffatti relativi a marchi di
certificazione di qualità molto prestigiosi e conosciuti a livello europeo, la
cui apposizione costituisce per il consumatore garanzia di qualità e
sicurezza del prodotto.
La peculiarietà del settore interessato e la riscontrata latitudine del
fenomeno, in uno alla preventiva analisi chimico/qualitativa del prodotto
sequestrato che non evidenziava contenuti di metalli o altri elementi
dannosi per la salute, hanno indotto i Finanzieri ad estendere gli
accertamenti all’intero territorio nazionale coinvolgendo circa 150
clienti/fornitori della società perugina e 79 reparti del Corpo operanti in 14
Regioni italiane.
Al riguardo la Guardia di Finanza rende noto che in Europa ed in
particolare in Germania, opera un sistema di certificazione che
rappresenta un indiscutibile punto di riferimento per i consumatori europei
di pellet, ivi compresi quelli italiani, i cui diritti di licenza, di risonanza
internazionale, tutelati in Germania ed in altri paesi sono di proprietà di
un istituto tedesco che ne rilascia l’uso solo a seguito di rigorose prove di
laboratorio a cui vengono sottoposti periodicamente i campioni di pellet
prelevati dalle aziende che intendono avvalersi di tali attestazioni di
qualità.
L’istituto accreditato, al superamento dei tests di laboratorio, rilascia ai
produttori o distributori che ne abbiano fatto richiesta, un certificato che
attesta la qualità del prodotto e, con esso, l’autorizzazione ad utilizzare il
marchio che deve essere obbligatoriamente accompagnato dal numero
identificativo del certificato in parola. Tale marchio e codice unico di
autorizzazione è per il comune consumatore garanzia di qualità e
sicurezza del prodotto utilizzato a fini di riscaldamento.
Nel caso accertato dai finanzieri di Perugia e Gubbio invece tale marchio
veniva fraudolentemente utilizzato dal commerciante umbro che lo
apponeva senza che il pellet da lui commercializzato fosse stato
sottoposto ad alcun esame di laboratorio e dunque senza alcuna
autorizzazione ad apporlo e con un numero di certificazione fittizio. In tal
modo il consumatore veniva tratto in inganno circa l’origine e qualità del
pellet che acquistava ad un prezzo maggiorato proprio in ragione
dell’indebita apposizione del marchio di qualità.
Per tali condotte, il commerciante perugino è stato segnalato alla Procura
della Repubblica di Perugia per le ipotesi di reato previste dagli artt. 473 (
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di
prodotti industriali), 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con
segni falsi), 515 (frode nell’esercizio del commercio) e 517 (
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) del codice penale mentre
per quanto riguarda l’omessa indicazione delle informazioni minime
dovute al consumatore (luogo di origine del prodotto/denominazione della
società importatrice etc.) è stata comminata una sanzione amministrativa
pecuniaria per € 1.032 per violazione dell’art. 6 del Codice del Consumo.
nfine, propria a conferma della trasversalità dell’azione della Guardia di
Finanza quale attore di polizia economica e finanziaria a competenza
generale, per effetto dei conseguenti accertamenti a carattere fiscale
veniva accertato nei confronti della società l’impiego di un lavoratore
totalmente in nero, con riferimento al quale la società è stata sanzionata
per la violazione di cui all’art. 3 comma 3 del D.L. 12/2002 con
applicazione della relativa maxisanzione, omessi versamenti dell’IVA per
circa € 300.000, costi non deducibili per circa € 100.000, IRES non
versata per circa € 10.000, IRAP non versata per circa € 5.000 e ritenute
non operate/non versate per circa € 31.000.
Il legale rappresentante della società è stato quindi segnalato anche per
la violazione dell’’art. 10 ter del D.lgs. 74/2000 per avere omesso il
versamento dell’IVA dovuta.
Link video dell’operazione di servizio : http://mail.tiscali.it/bigattachments/?c=37450399a25259990c0a7eb4c44de9ef